BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Con la legge 4 aprile 2012 n. 35 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 5 del 2012, in materia di semplificazione e sviluppo, è stato approvato in via definitiva l’art. 20 che ha istituito, con decorrenza 01 gennaio 2013, presso l’Autorità sui contratti pubblici, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a cui le imprese dovranno comunicare, per la formazione del relativo fascicolo elettronico, i dati e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario indispensabili per poter partecipare a gare pubbliche per l’affidamento di contratti pubblici. Ciò al fine di consentire, alle imprese, di ridurre gli oneri informativi, ed alle Amministrazioni, un consulto immediato del fascicolo elettronico dei soggetti partecipanti alle gare pubbliche.
RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI
L’art. 21 (D.L. 5/2012 convertito nella L. 35/2012), in materia di appalti pubblici, ha introdotto la responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, nella corresponsione dei trattamenti retributivi, compreso TFR, contributivi ed assicurativi dovuti al lavoratore, in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. L’articolo citato chiarisce come resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
LEGGE 35/2012 – EDILIZIA - NOVITA’ LAVORI PUBBLICI E PRIVATI
In sede di conversione del D.L. 5/2012 è stato inserito all’art. 14, il comma 6 bis, che pone, nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, a carico delle amministrazioni pubbliche, l’onere di acquisire d’ufficio, tramite gli Istituti ed Enti a ciò abilitati, il documento unico di regolarità contribuiva (DURC).
Per informazioni: Avv. Antonio Palombo Latina Tel. 0773/414022