NESSUN CONTROLLO ALLE IMPRESE CERTIFICATE ISO 9001
Il decreto legge 9 febbraio 2012 N. 5 pubblicato in gazzetta ufficiale 9 febbraio 2012 N. 33 prevede l'abolizione totale o parziale di numerose leggi.
Tra le misure più importanti troviamo le semplificazioni dei controlli sulle imprese certificate ISO 9001. In particolare nel Decreto, All'art. 14 è prevista la soppressione o riduzione dei controlli da parte delle Pubbliche Amministrazioni alle imprese certificate con esclusione dei controlli in materia fiscale e finanziaria.
L'art. 14 è stato oggetto di molte critiche sia dagli organi politici che associazioni di categoria soprattutto perché questo articolo elimina anche i controlli sulla sicurezza sul lavoro. Martedì 6 marzo 2012 le Commissioni riunite I e X della Camera hanno approvato alcuni cambiamenti al testo di legge che reintroducono i controlli sulla sicurezza anche per le imprese certificate pur mantenendo il principio di soppressione per gli altri controlli. Giovedì 8 marzo 2012 la Camera ha posto la fiducia ed ha approvato le modifiche senza emendamenti del testo delle Commissioni.
Di seguito il testo dell'art. 14 e in fondo al testo le modifiche apportate dalle Commissioni.
Art. 14
Semplificazione dei controlli sulle imprese
1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, e' ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai principi della semplicita', della proporzionalita' dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonche' del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attivita', indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalita' di svolgimento delle relative attivita'.
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitivita' delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo e' autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attivita' di misurazione degli oneri di cui all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.
4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni: a) proporzionalita' dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attivita' controllata, nonche' alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; b) eliminazione di attivita' di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici; c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attivita' dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni gia' effettuate; d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarita'; e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualita' (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).
5. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attivita' di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.
MODIFICHE ALL'ART. 14
ART. 14.
Al comma 4, lettera f), sostituire le parole da:soppressione o riduzione fino a (UNI EN ISO-900) con le seguenti: razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO.
Al comma 6, sostituire le parole: in materia fiscale e finanziaria con le seguenti: in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.